LEGGE ANTIFUMO: AMMINISTRATORE DEVE PORRE DIVIETO IN CONDOMINIO

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Come stabilisce l’accordo Stato-Regioni del 16/12/2004 con l’attuazione dell’art. 51, comma 7, della legge 3/2003, il divieto di fumo deve essere fatto rispettare nel condominio dall’amministratore.
La norma stabilisce che: “i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di locali di pubbliche amministrazioni, aziende e agenzie pubbliche o di privati esercenti servizi pubblici, ovvero i responsabili di strutture private, fanno predisporre ed apporre i cartelli di divieto completi delle suddette indicazioni nei locali in cui vige il divieto”.
Quindi spetta all’amministratore predisporre la necessaria segnaletica antifumo e vigilare sul rispetto delle norme, pena la sua responsabilità e il pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie. Tra l’altro anche i condomini e i frequentatori dello stabile potranno effettuare richiami verbali nei confronti dei trasgressori e procedere, in caso di inottemperanza al divieto e al richiamo, segnalando le violazioni alle autorità competenti.
Nessun problema per coloro che fumano all’interno delle proprie abitazioni o sulla loro proprietà, ad esempio balconi, giardini, terrazze, ecc. E’ bene ricordare che i mozziconi di sigaretta devono essere smaltiti in sicurezza, senza lanciarli dal balcone, poiché tale comportamento rischia di essere configurato quale “getto pericoloso di cose”: buttare sigarette dal balcone è reato e viene punito con l’arresto fino a un mese o l’ammenda fino a 206 euro.