Sicurezza

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OBBLIGHI DI SICUREZZA NEL CONDOMINIO

il Ministero del Lavoro, con nota pubblicata nella nuova sezione del sito internet dedicato alla sicurezza sul lavoro, fa chierazza nell’ambito di applicazione della normativa prevenzionale nel condominio e mette a fuoco i principali obblighi di sicurezza gravanti sui soggetti che operano all’interno delle aree condominiali.
Inoltre nel testo unico dell’Edilizia vengono riportate le definizioni di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione, di intervento di restauro ecc.; con clausola di cedevolezza alcune regioni hanno autonomamente legiferato. Nel testo unico sono inoltre elencati i casi in cui è necessario richiedere la “segnalazione certificata di inizio attività” (SCIA) oppure il “permesso di costruire”.

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Nel caso di manutenzione ordinaria e straordinaria il condominio si trasforma in cantiere temporaneo e pertanto, nel caso siano presenti due o più imprese esecutrici, è necessaria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento. Rientra tra i doveri dell’amministratore la conoscenza del Titolo IV del Testo Unico della sicurezza, nel quale vengono riportati gli obblighi del committente e del responsabile dei lavori; ogni qual volta l’amministratore di condominio stipula un contratto di appalto deve assicurare l’idoneità tecnica professionale delle imprese nei modi prescritti dall’articolo 90 e dall’allegato XVII. L’articolo 99 prescrive i casi in cui bisogna inviare la notifica preliminare all’Unità Sanitaria Locale.

INSTALLAZIONE IMPIANTI INTERNO EDIFICI (Decreto 22/1/2008 n. 37)
Il decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Gli impianti sono: impianti elettrici, di riscaldamento, per la distribuzione e l’utilizzazione di gas, di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, di protezione antincendio. Il decreto provvede a regolamentare le imprese abilitate, la progettazione degli impianti, la realizzazione ed installazione degli impianti, la dichiarazione di conformità, gli obblighi del committente o del proprietario, il certificato di agibilità, la manutenzione degli impianti.

GESTIONE SICUREZZA ANTICENDIO – AUTORIMESSE
Il decreto ministeriale del 10 marzo 1998 stabilisce i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare al fine di ridurre l’insorgenza di un incendio o di limitarne le conseguenze qualora si verifichi; gli articoli 4, 5 e 6 chiariscono rispettivamente: quale debba essere il controllo e la manutenzione sulle attrezzature antincendio, la gestione dell’emergenza e il metodo di designazione degli addetti al servizio antincendio. Il decreto legislativo dell’8 marzo 2006 n. 139 definisce il metodo con il quale richiedere ai Vigili del Fuoco il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), necessario nel caso, per esempio, delle autorimesse con più di 300 m². (D.P.R. n. 151 del 1º agosto 2011). Le autorimesse devono rispettare i requisiti minimi di sicurezza indicati dal Decreto Ministeriale 1º febbraio 1986. Il D.P.R. n. 151 del 1º agosto 2011 e il D.M. n. 201 del 7 agosto 2012 sono i regolamenti recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. Il decreto ministeriale del 20/12/2012 stabilisce le nuove regole tecniche per la progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti attivi armonizzate con quelle europee.